L’Agenzia delle Entrate sta facendo partire le “lettere di compliance” su fatture elettroniche e corrispettivi tardivi. Come deve regolarsi il contribuente?
Via alle lettere di compliance o adempimento spontaneo anche per le violazioni in materia di fatture elettroniche e corrispettivi telematici tardivi. Lo prevede un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. In sostanza, il Fisco anticipa la possibilità di informare i titolari di partita iva della commissione di violazioni legate al mancato rispetto delle tempistiche di emissione e invio delle fatture al Sistema di interscambio e per la trasmissione telematica dei corrispettivi al Fisco.
Con l’opzione dell’adempimento spontaneo, il contribuente ha la possibilità di sanare la sua posizione pagando sanzioni ridotte. Viene informato delle “contestazioni” del Fisco via PEC, e contestualmente viene depositata un’informativa di dettaglio all’interno del “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi” del titolare di partita Iva.
L’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa contiene tutti i dati relativi alle fatture stesse. Quanto ai corrispettivi da inviare al Fisco entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, la comunicazione include l’elenco delle trasmissioni giornaliere tardive con tutti i riferimenti del caso. Una volta ricevuta la lettera di compliance, il contribuente può richiedere ulteriori informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze a essa ignoti.
Le sanzioni “scontate” sono quelle di cui all’art.6 del D.Lgs 471/19970. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto è punito con sanzione amministrativa compresa fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato. Stessa sanzione per chi indica nella documentazione o nei registri un’imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Se invece le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. Optando per la sanatoria delle irregolarità formali, il contribuente risolve tutto pagando entro il 31 marzo 200 euro per il periodo d’imposta, cui si riferiscono le violazioni, se non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo.
Nel caso di una violazione sostanziale, ovvero che abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva, l’alternativa è tra ravvedimento operoso ordinario e ravvedimento speciale. In quest’ultima ipotesi, sempre entro il 31 marzo, il contribuente versa 1/18 delle sanzioni normalmente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura e per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri.
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